PARTECIPA A DICOSI: CREDITI FORMATIVI

Salve, leggevo online delle conseguenze del mancato raggiungimento dei crediti formativi per la formazione continua: la sospensione dalla possibilità di esercitare la professione per un numero di giorni pari al numero di crediti mancanti. Questa sospensione di fatto impedisce l’esercizio della professione. Ma si è quindi automaticamente cancellati dall’Albo di Inarcassa? è necessario quindi iscriversi nuovamente? E cosa succede per quanto riguarda i contributi minimi che sono commisurati ai mesi di iscrizione alla cassa?

Marco D’A.


Caro Marco,

proviamo a rispondere alle tue domande e, successivamente, fare una valutazione personale sulle sanzioni rispetto alle mancanze deontologiche.

L’art. 7 dello Statuto di Inarcassa impone l’obbligo di iscrizione all’Associazione in caso di esercizio della libera professione con carattere di continuità. La sospensione dall’Albo, comportando l’inibizione all’esercizio della professione, determina la perdita di tale requisito di “continuità”.

A seguito quindi di notifiche di sospensione dall’Albo, Inarcassa adotta il conseguente provvedimento di cancellazione del professionista, con ripristino dell’iscrizione dal giorno successivo alla cessazione della sospensione.

La cancellazione interrompe i requisiti previdenziali e, cosa di non poco conto, anche i requisiti assistenziali come, ad esempio, la possibilità di accedere all’ITA (Inabilità Temporanea Assoluta) nel periodo di cancellazione da Inarcassa.

Ovviamente tale sorte seguono i contributi versati, relativamente alla quota del soggettivo, che saranno commisurati all’effettiva iscrizione a Inarcassa.

Fin qui la risposta alle tue domande che documentano la posizione delicata degli associati, nei confronti di Inarcassa, anche se tutto nasce da un provvedimento assunto dall’Ordine professionale di appartenenza in seguito a decisioni dei Consigli di disciplina.

Andiamo, ora, all’aspetto “politico” del provvedimento.

Tutti a discutere sulla differenza tra “sospensione” e “cancellazione”.

Tutti a discutere se sei ammalato, non eserciti la professione (ammalato = provvedimento disciplinare, ecc…), pertanto se sospeso, sei come in un limbo…momentaneo, senza capire la gravità di un provvedimento disciplinare (tipico della non responsabilità tutta nostra).

Per Inarcassa, come dicevamo, non esiste differenza e vale la “continuità” dell’esercizio della professione.
Se il CNAPPC, di fronte all’assenteismo degli iscritti nei confronti dei CFP, ha inteso assumere provvedimenti, ha fatto bene.

La strada dei CFP, non certo com’è fatta oggi ma in futuro, sarà la forza a sostegno della nostra professione, della serietà della stessa e della possibilità di farla esercitare a professionisti preparati e competenti.
Al CNAPPC, agli Ordini, il compito di riuscire a costruire una reale capacità dei CFP uscendo dall’attuale forma di sostegno “al reddito” (degli Ordini, Ndr) e renderli “certificazione” delle competenze, cosa che sempre di più è tolta alla figura professionale degli Architetti e degli   Ingegneri (vedi la corsa alle Reti delle professioni dove c’è un grande “melting pot” professionale tra ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Agronomi, Geologi, Periti alimentari e …chi manca ancora?
In conseguenza di tale decisione cosa fa Inarcassa? Esattamente quello che ha fatto sempre, cancella l’associato dai suoi ruoli per il tempo della sospensione, punto.

Inarcassa agisce in seguito a una comunicazione “esecutiva” dell’Ordine professionale.

Abbiamo preso un provvedimento serio? Bene, conserviamolo tale e che gli architetti si assumano le proprie responsabilità senza, in tutto questo, far entrare la Cassa di Previdenza che opera non per giudizi “professionali”, di “competenze” o per “responsabilità soggettive”, ma per una regola oggettiva: la continuità dell’esercizio della professione.

A prescindere dai crediti formativi, certamente un periodo di cancellazione o sospensione dall’Ordine professionale, comunicato ai ministeri, casse, ecc…, può impattare con alcuni Regolamenti di Inarcassa, tra i quali l’ITA, ma questo cosa vuol dire? E’ un problema di Inarcassa? Direi di no, anche perché l’ITA è disegnata a sostegno e supporto dei liberi professionisti, quelli che non hanno altra fonte di reddito in caso di grave infortunio. E pensi che quei professionisti siano quelli che bucano i CFP? Se lo fanno, allora, sono solo problemi loro e non certo della nostra Cassa di previdenza.
Magari si potrà discutere sul fattore “tempo” della sospensione, o su altre modalità applicative, ma non entriamo nel merito del problema che non ci compete. Speriamo di non averti annoiato con le nostre opinioni.
A presto

(A cura della Redazione)

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