PARTECIPA A DICOSI: RICONGIUNZIONE E CUMULO


Ho letto con molto interesse l’intervento, e la relativa risposta, di qualche mese fa di Gianni D. sulla ricongiunzione gratuita dei contributi versati in gestioni diverse. Ora leggo su diversi forum la preoccupazione di molti sulla differenza tra ricongiunzione gratuita e cumulo gratuito. Sinceramente non conosco la differenza tra le due cose e sicuramente come me molte altre persone. Potreste spiegarmi la differenza?

Francesco O.

Carissimo Francesco,

Cumulo e Ricongiunzione contributiva (gratuita in Inarcassa), così come la totalizzazione, sono tutti istituti che consentono di ricostituire la carriera lavorativa ai fini pensionistici senza oneri per l’interessato.

Le opzioni si differenziano per i requisiti di accesso, in termini di anzianità anagrafica e contributiva, e nel metodo di calcolo che verrà applicato e determinerà un importo di pensione più o meno premiante. Ma veniamo alle differenze.

La ricongiunzione si caratterizza per il fatto che i contributi versati presso enti differenti vengono accentrati in un’unica gestione previdenziale, e questo fa sì che il sistema di calcolo della prestazione sia quello previsto dall’ordinamento di quest’ultima e che per Inarcassa è il pro rata. Da noi la ricongiunzione, come hai già letto nella nostra nota precedente, è gratuita quando l’interessato sceglie l’applicazione del calcolo contributivo per i periodi che va a ricongiungere.

Nel cumulo invece le anzianità contributive da ricostruire rimangono all’interno delle singole gestioni e la pensione viene erogata dall’Inps, a cui gli enti interessati versano le quote a proprio carico calcolate ciascuna secondo le proprie regole. Il cumulo prevede requisiti più severi di accesso rispetto alla ricongiunzione, ma per i periodi Inarcassa potrebbe essere potenzialmente più premiante perché verrebbe applicato il metodo retributivo per i periodi antecedenti il 2013.

Se si sono maturati i requisiti per accedere ad entrambi, la convenienza nel rivolgersi a un istituto piuttosto che all’altro può essere valutata solo sul caso specifico, perché essa dipende dalla collocazione temporale dei periodi da ricostruire che stabilisce il metodo di calcolo (contributivo o retributivo).

Per quanto riguarda il cumulo, al momento la Cassa sta aspettando la pubblicazione delle disposizioni attuative, e l’attivazione – da parte dell’INPS – della procedura necessaria per la verifica dei requisiti da parte di tutti gli enti previdenziali coinvolti, propedeutica al pagamento del trattamento pensionistico.

(A cura della Redazione)

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