Con l’approvazione del RGP 2012 abbiamo previsto la possibilità di un versamento volontario nel limite dell’8% del reddito max e con il minimo di € 180,00. Volevo segnalare la possibilità che l’iscritto possa beneficiare del riscatto anticipato o al momento dell’entrata in pensione, di quanto maturato con i versamenti volontari.
il contributo, trattandosi di somme previdenziali, lo portiamo in detrazione dal reddito risparmiando sulle tasse, ma sulla somma riscattata pagheremmo le tasse.
Pietro F.
La domanda posta da Pietro solleva il tema fondamentale del versamento VOLONTARIO come supporto alla previdenza.
DICOSI dovrebbe sviluppare tali tematiche, soprattutto quando vanno a chiarire o ad implementare le operatività di Inarcassa da molti sottovalutate, non considerate, persino sconosciute.
Chiaramente il versamento volontario, oggi, appare poco praticabile a fronte della crisi dei redditi degli Associati; per questo è bene parlarne e approfondire le sue potenzialità.
Il suggerimento di Pietro va nella direzione di “supportare” la previdenza con il contributo volontario. Noi da tempo sosteniamo, ad esempio, che i versamenti volontari dovrebbero essere surroga all’uscita anticipata e, se un giorno ne vorrete parlare sulla nostra piattaforma, possiamo aprire questo tema al dibattito.
Perché non utilizzo i versamenti volontari (deducibili) per pagare il riscatto che, anche se contributivo, prevede sempre un onere?
La domanda, probabilmente, nasce dal fatto che si ritiene il riscatto “non deducibile”, quando opera esattamente come i versamenti di primo pilastro e chiariamo, pertanto, tale punto:
1. La contribuzione soggettiva facoltativa, ex art. 4.2 RGP, alimenta il montante individuale dell’iscritto nella sua quota contributiva di pensione (quota post 2012);
2. Non ha nessuna valenza, a differenza del riscatto, sull’anzianità previdenziale e agisce solo sul trattamento pensionistico;
3. Dato che Inarcassa opera esclusivamente in ambito di previdenza di primo pilastro, la contribuzione facoltativa ai fini fiscali è equiparata a quella obbligatoria ed è pertanto interamente deducibile dal reddito complessivo. Anche l’onere di riscatto è fiscalmente deducibile con gli stessi criteri. Ovviamente la contribuzione da riscatto ha il pregio di incrementare sia l’anzianità previdenziale sia la misura della pensione e, altro fatto interessante, può essere distribuita fiscalmente, e gestita sulla metà degli anni che si andranno a riscattare;
4. Non è prevista dall’RGP la restituzione in forma capitale della contribuzione facoltativa versata, né in via anticipata, né all’atto del pensionamento. In pratica non esiste una clausola di ripensamento. La contribuzione facoltativa versata diventa in sostanza un tutt’uno inscindibile con quella obbligatoria agli effetti pensionistici. La restituzione infatti, generalmente e con particolari casistiche predeterminate, rientra in una ipotesi previdenziale di tipo complementare o integrativo di secondo e terzo pilastro dove la deducibilità ha dei tetti, e consente di finanziare prodotti mirati, personalizzati, che non è come già evidenziato, il caso di Inarcassa.
5. Cosa ben diversa è il piano di riscatto, soggetto a decadenza se l’iscritto non rispetta una rata, trascorsi 120 giorni dalla scadenza. In questo caso il regolamento prevede la restituzione integrale delle rate nel frattempo versate e, aggiungiamo, l’annullamento dell’anzianità sottostante.
E arriviamo al punto centrale della domanda:
6. Non è prevista dal nostro ordinamento la possibilità di portare a scomputo o in detrazione di un futuro piano di riscatto eventuali contributi versati in anni precedenti a titolo di contribuzione facoltativa.
Questa la nostra risposta alla domanda ma, dobbiamo chiederci, abbiamo esaurito così il tema avanzato di una maggiore integrazione tra il versamento volontario e la nostra previdenza?
Crediamo che, indipendentemente dall’operatività o meno della proposta avanzata da Pietro – non sostenibile per l’aspetto della deducibilità fiscale dato che contributo volontario e riscatto sono entrambi interamente deducibili – noi di DICOSI dobbiamo guardare dove si può migliorare tale operatività, sia per raggiungere una maggiore “coscienza” previdenziale sia per poterla premiare: il contributo volontario è uno degli strumenti utili a questo.
Rispondendo a questa domanda abbiamo aperto il tema della “responsabilità” previdenziale, della necessità di trovare risposte sempre più efficienti e puntuali al sistema contributivo dei Liberi Professionisti. Ad esempio, poter dare un valore aggiunto al contributo volontario, oppure prevedere la possibilità, come anticipato sopra, di una integrazione al reddito, anche in età antecedente a quella della pensione di vecchiaia anticipata, in caso di una crisi professionale. Insomma, spingere sul versamento volontario non più come una semplice contribuzione soggettiva facoltativa, riservata a pochi professionisti, ma come una sorta di investimento per il futuro, per quando professionalmente potremmo tutti essere più deboli e, per questo, rivolta a tutti.
Ringraziamo Pietro per averci offerto l’opportunità di approfondire un tema che ci appartiene e che ci sta particolarmente a cuore, confidando di avere risposto in maniera chiara e per quanto possibile esaustiva.
(A cura della Redazione)